Normativa ambientale

Dal 1° gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia dovranno essere opportunamente etichettati. Vediamo insieme quali sono le indicazioni necessarie su come adempiere a tali obblighi.

Cosa dice la normativa? 

La normativa europea è la Direttiva “imballaggi” 94/62/CE. Essa stabilisce che l’imballaggio deve indicare la natura del/i materiale/i utilizzato/i. Prevede, inoltre, che gli imballaggi abbiano un’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), che deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e vedersi anche all’apertura dell’imballaggio. La norma poi indica un sistema di numerazione per ogni materiale e stabilisce che i materiali possono essere indicati anche con l’abbreviazione.

Le informazioni che sono necessario da
rendere visibili al consumatore sono

Imballaggio

La tipologia di imballaggio (scritta per esteso o mediante una rappresentazione grafica) per esempio: flacone, bottiglia, vaschetta, etichetta, lattina.

.

Codice

L’identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica);

Materiale

 La famiglia di materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata oppure l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti si raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.

Sanzioni 

L’art. 261 del D. Lgs. 152/06 prevede una sanzione da 5.200 € a 40.000 € a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219. Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio, sia ai commercianti e distributori.

L'obiettivo

L’obiettivo è agevolare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio delle confezioni, nonché dare una corretta informazione ai consumatori sulla loro destinazione finale. Per quanto attiene all’ambito di applicazione del Decreto, esso non è strettamente correlato al luogo di produzione dell’alimento o del prodotto, sia questo UE o extra UE, ma, piuttosto, al territorio nell’ambito del quale l’imballaggio viene immesso.